PO 444

progettare 444 • marzo 2022 47 lavoro e salario previste dalla normativa nazionale, con obbligo di archiviazione documentale incluso il foglio ore. La novità riguarda quindi il distacco di lunga durata: nella sezione del portale web del Ministero del Lavoro dove le aziende trasmettono la dichiarazione di distacco sono infatti comparse due spunte, relative al Distacco di lunga durata, che è quello che supera i 12 mesi, e alla Eccedenza della lunga du- rata, per periodi oltre i 18 mesi. La lunga durata deve essere in particolare notificata entro cinque giorni dal superamento dei 12 mesi. “Premendo invio, si attiva in automatico un campo denominato Moti- vazione - spiega quindi Alessandro Arletti, dello StudioArletti & Partners che collabo- ra sul tema trasferte con Federmacchine -. Si tratta di un campo a compilazione libera, nella lingua scelta dal prestatore del servizio, essenziale in quanto la lunga durata del distacco deve essere motivata e dimostrabile. Se infatti la durata supera i 12 mesi è obbligatorio applicare ai lavo- ratori distaccati le condizioni di lavoro e occupazione previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali. Oltre i 18mesi andrà poi applicato un cedolino paghe adottan- do in toto il contratto nazionale collettivo applicabile. La stessa normativa vale in tutti i Paesi dell’UE. In secondo luogo, l’ispettorato del lavoro potrà controllare che le aziende segnalino la lunga durata dei distacchi: la verifica dell’autenticità del distacco sarà al centro dei futuri controlli, per verificare che il distacco sia genuino e rientri nella normalemobilità dei lavoratori nell’Unione”. Questo per contrastare l’uso indiscriminato di service e società empty box, ovvero aziende create ad hoc in Paesi a bassa remunerazione per svolgere atti- vità prevalentemente in Italia o in un altro Paese. I controlli serviranno a verificare che la società distaccante sia concretamente ed economicamente attiva nel Paese in cui è stabilita, e che i lavoratori svolgano la loro attività economica principale nel Paese di origine. Attenzione alla prescrizione Nel distacco transnazionale di lavoratori italiani da parte delle nostre aziende in Europa, è sempre opportuno verificare attentamente le prescrizioni di ciascuno stato in tema di Direttiva 2014/67. I controlli sono infatti molto severi anche all’estero, ed è in particolare necessario verificare sempre se è necessaria la dichiarazione preventiva di invio, gli obblighi relativi alla nomina di un rappresentante domiciliato, incaricato di tenere i contatti con le autorità locali, emunire sempre i lavoratori di un ti- me sheet compilato giornalmente. “Questi adempimenti risultano purtroppo ancora non osservati dalla totalità delle imprese italiane - dice Arletti -, e la loro non os- servanza può produrre effetti sanzionatori disastrosi per un’azienda. A tal riguardo voglio richiamare l’attenzione in partico- lare sulla prescrizione: lo Stato estero ha infatti diritto a sanzionare le nostre aziende per la mancata osservanza degli adempi- menti del caso - dichiarazione preventiva, nomina del rappresentante, ma anche per quelli connessi alla Direttiva 2018/957 su allineamento salariale e Modello A1 - per un termine di prescrizione minimo di due anni, che varia a seconda dei Paesi arrivan- do fino a cinque anni per la Francia. Ciò significa che l’ispettore può retrocedere a sanzionare per un periodo minimo di due anni l’azienda per ogni singolo cantiere non correttamente dichiarato”. I casi di vio- lazioni sono quindi sempre più frequenti, a causa della non conoscenza degli obblighi vigenti, e varie sono le situazioni per cui si può essere scoperti: in caso di infortunio, per denuncia da parte delle associazioni sindacali estere o anche, e soprattutto, in casi fortuiti in cui un ispettore scopre lavoratori non dichiarati di un’azienda nel cantiere estero nel momento in cui si reca nello stesso per controllare lavoratori di concorrenti o collaboratori che hanno fatto la dovuta comunicazione. Lavoratori interinali Dal 2 novembre 2021 sono intervenute novità sostanziali anche sull’utilizzo di la- voratori somministrati da parte di service Alessandro Arletti, dello Studio Arletti & Partners che collabora sul tema delle trasferte con Federmacchine. Trasferte lunghe in Regno Unito I possibili visti di lavoro in UK per attività di lungo periodo includono lo Skiller worker, solitamente per lavoratori che ricevono una proposta di lavoro, l’Intra-company transfer, per distacchi di lungo periodo, e il Temporary worker, per distacchi in ambito di accordi di fornitura. A differenza dell’ingresso in regime di standard business visitor, tutti questi richiedono una sponsoriz- zazione da parte di una società britannica fornita di licenza di sponsor. Una tecnica alternativa, affidabile e sempre più diffusa, è l’Employer of Records (EoR), organizzazione locale equivalente a una società di lavoro interinale che assume un dipendente trasferito all’estero e assolve tutti i compiti formali dell’impiego. Nei Paesi dove è applicabile, consente in una prima fase di espansione su mercati esteri di inviare lavoratori senza dover costituire una propria legal entity o attendere lunghi periodi per ottenere una sponsorship license e di conseguenza il visto.

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